20.12.2023
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Novità centri revisione privati veicoli pesanti

DECRETO 21 settembre 2023
Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di
«Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/11/2023

Ci sono importanti novità relative alle modifiche apportate al decreto del 15/11/2021 in materia di revisione dei veicoli pesanti. Ecco una sintesi delle modifiche, per il decreto completo potete consultare la Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2023.

COME DIVENTARE UN CENTRO DI CONTROLLO PRIVATO
Il Decreto Ministeriale stabilisce che i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso:
a) gli uffici della Motorizzazione civile;
b) gli operatori autorizzati, quali centri di controllo privati titolari dell’autorizzazione
c) i centri 870
Per diventare centro di controllo privato per le revisioni dei veicoli pesanti è necessario avere l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana. Gli operatori autorizzati svolgono la propria attività nel territorio della provincia o città metropolitana che ha rilasciato l’autorizzazione.

REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE

Per richiedere l’autorizzazione, oltre ai requisiti morali e finanziari, è necessario avere:

  • certificazione ISO 9001;
  • dotazione permanente delle attrezzature e strumentazioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, e relativo allegato III (per quanto riguarda l’elenco delle attrezzature obbligatorie per i centri di controllo privati, non c’è ancora chiarezza quindi vi aggiorneremo nelle prossime settimane appena avremo conferme ufficiali)
  • dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell’intera gestione dell’attività di trasmissione di dati e documenti relativi all’ intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione.

IMPORTANTI MODIFICHE SUI PARAMETRI DEDICATI AI LOCALI

I locali devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione.
Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:

  • superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze,
    che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all’interno dello stesso comprensorio;
  • corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea
  • larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m;
  • altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore,
  • altezza non inferiore ai 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione;
  • varchi per l’ingresso e l’uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
  • area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m²

MODALITA’ TECNICHE PER LA REVISIONE DEI VEICOLI

Lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, prodotta dal proprietario o locatario del veicolo.

ISPETTORE

Il Decreto Ministeriale definisce la distinzione giuridica fra:

  • ISPETTORE ABILITATO (il funzionario della Motorizzazione)
  • ISPETTORE AUTORIZZATO (la persona che, dopo formazione ed esame, è abilitata come ispettore)
  • ISPETTORE AUSILIARIO (personale in quiescenza)

L’ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività se ha un rapporto di lavoro subordinato presso il centro autorizzato oppure se ne è il titolare. In sede di iscrizione al RUI, l’ispettore rende dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

FORMAZIONE ISPETTORE

Il decreto sancisce che solo il 50% del monte ore teorico (quindici ore) del corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore, può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) sincrona.

ORGANI DI CONTROLLO E REGISTRI CENTRI E ISPETTORI

Gli organismi di supervisione dei centri di controllo privati per le revisioni sono le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile e gli uffici della motorizzazione delle regioni o province a Statuto speciale. Viene istituito un registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC) autorizzati alla revisione sui veicoli mentre gli ispettori autorizzati dovranno iscriversi al RUI (Registro Unico Ispettori di revisione).

CENTRI 870 E PROROGA
I centri 870 possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (18 mesi dal 5 novembre 2023) Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:
a) da ispettori autorizzati
b) da ispettori abilitati o ausiliari
Il centro 870 che, entro la scadenza del termine, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione, è operatore autorizzato. Qualora il centro 870 non provveda entro i 18 mesi alla trasformazione in centro autorizzato, decade l’autorizzazione concessa in precedenza.
Il centro 870 potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonché dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

 

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